(massima n. 1)
L'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. č esperibile quando la nullitā del contratto elimina il titolo su cui la relativa azione potrebbe essere fondata, rendendola non esercitabile, e non risulta recessiva rispetto alle disposizioni sulla comunione ai sensi degli artt. 1100 ss. cod. civ."