Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18137 del 26 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto deve - come per quello di costituzione - essere concluso per iscritto ai sensi dell'art. 1350, n. 4 c.c. e tale requisito può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma a condizione che il giudice di merito accerti il collegamento inscindibile tra i documenti tale da evidenziare in modo inequivocabile la formazione dell'accordo in forma scritta, occorrendo, altrimenti, che il contratto per la suddetta modifica si sostanzi autonomamente in un'apposita diversa convenzione stipulata sempre in forma scritta.

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