(massima n. 1)
L'apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; tale requisito mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato l'acquisto per usucapione di una servitù di veduta, valorizzando la mera presenza di finestre, senza considerare che esse fossero tamponate da pignatte, cioè da laterizi simili a mattoni forati, dando così per scontato che il proprietario del fondo servente fosse a conoscenza della loro amovibilità o che fosse tenuto a compiere indagini in tal senso, presidiando i luoghi e verificando quando le pignatte venivano tolte ed esercitato l'affaccio).