(massima n. 1)
Una servitù può essere considerata "apparente" ai sensi dell'art. 1061 c.c. solo se esistono opere visibili e permanenti destinate univocamente al suo esercizio. In caso di servitù non apparenti, il compratore di un immobile può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo conformemente all'art. 1489 c.c., qualora la servitù non sia stata dichiarata nel contratto di vendita e il compratore stesso non abbia avuto conoscenza della sua esistenza.