(massima n. 1)
In tema di apparenza delle servitù di passaggio, l'esistenza di uno stradello sul terreno confinante a quello presunto servente non è di per sé indicativa dell'esistenza del diritto di passaggio. Ai fini del requisito dell'apparenza devono sussistere altre opere, di fatto asservite al transito, ovvero altri elementi di fatto idonei ad indicare con certezza che il percorso controverso sia stato creato proprio allo scopo di assicurare l'accesso al fondo preteso dominante.