Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3986 del 28 novembre 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione di trasporto con rispedizione della merce, di cui all'art. 1699 c.c., sussiste quando: a) il vettore si sia obbligato ad eseguire la prestazione di trasporto fino ad un luogo determinato che non è il luogo di destinazione delle cose da trasportare; b) il vettore si sia obbligato a far proseguire le cose da trasportare dal luogo suddetto a quello di destinazione; c) il vettore non si sia fatta rilasciare una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione. Se manca uno di questi elementi non può farsi ricorso alla presunzione iuris tantum e deve accertarsi in concreto se la fattispecie integra l'ipotesi del contratto di trasporto con rispedizione ovvero un'ipotesi diversa.

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