(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1052, comma 2, c.c., la costituzione di una servitù coattiva di passaggio può essere richiesta non solo per esigenze legate all'agricoltura o all'industria, ma anche per tutelare esigenze di carattere abitativo, purché emergano interessi generali e sia garantito un equilibrio tra il sacrificio imposto al fondo servente e il beneficio arrecato al fondo dominante, prevedendo un'adeguata indennità compensativa.