Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28683 del 7 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1052, comma 2, c.c., la costituzione di una servitù coattiva di passaggio può essere richiesta non solo per esigenze legate all'agricoltura o all'industria, ma anche per tutelare esigenze di carattere abitativo, purché emergano interessi generali e sia garantito un equilibrio tra il sacrificio imposto al fondo servente e il beneficio arrecato al fondo dominante, prevedendo un'adeguata indennità compensativa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.