Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1900 del 27 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

(massima n. 2)

La costituzione di servitù coattiva di passaggio, come disciplinata dagli artt. 1051 e 1052 c.c., genera un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali strettamente correlati al fine di garantire l'accesso del fondo intercluso alla via pubblica. In mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo deve essere dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda.

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