(massima n. 1)
Ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio, chi richiede tale servitù deve dimostrare la giuridica impossibilità di accesso alla via pubblica. Tuttavia, se il consulente del giudice ha accertato la non autorizzabilità dell'accesso sulla base di informazioni ricevute dalla pubblica amministrazione, la mancata presentazione di un'istanza formale per l'autorizzazione al passo carrabile non è rilevante.