(massima n. 1)
L'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori – che giustifica l'esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ., per le case, cortili, giardini ed aie - ricorre in riferimento alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda di servitù coattiva su un fondo sul quale vi era un fabbricato in costruzione, a nulla rilevando che la concessione ad edificare fosse stata ottenuta in pendenza di giudizio).