Cassazione civile Sez. III sentenza n. 108 del 8 gennaio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel contratto di trasporto con rispedizione il vettore assume due obblighi: quello di trasferire la merce per una certa tratta, e quello — successivo — di concludere un contratto di trasporto, quale mandatario del mittente, per la tratta successiva. Al contrario, nel contratto concluso con lo spedizioniere-vettore, quest'ultimo assume l'obbligo di eseguire in proprio il trasporto, e quindi assume nei confronti del mittente tutte le obbligazioni del vettore, quand'anche si avvalga di terzi nell'esecuzione del trasporto. Ne consegue che, in caso di inadempimento del terzo ausiliario dello spedizioniere-vettore, il mittente non ha azione contrattuale nei confronti del terzo suddetto, ma soltanto — ove ne ricorrano i presupposti — l'azione aquiliana ex art. 2043 c.c.

(massima n. 2)

In caso di inadempimento contrattuale il terzo il quale abbia, colposamente o dolosamente, arrecato un contributo causale alla condotta inadempiente di una delle parti, è tenuto al risarcimento del danno, a titolo extracontrattuale, in solido con il contraente inadempiente, purché sia dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra il danno subito dal creditore e la condotta del terzo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.