Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25130 del 23 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella controversia per la costituzione di una servitł di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire pił soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non č necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante.

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