Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21232 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di stipula di una convenzione per la costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, ai sensi dell'art. 1029, comma 2, c.c., il vincolo costituito è di natura obbligatoria e non reale fino alla realizzazione dell'opera. Pertanto, il termine di prescrizione per il diritto di servitù decorre dalla data della convenzione e non dalla costruzione dell'edificio, con applicazione della prescrizione ordinaria prevista per le obbligazioni.

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