Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 6663 del 13 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il limite sancito dall’art. 1022 c.c., riguardo ai bisogni del titolare del diritto di abitazione e della sua famiglia, deve essere inteso come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l'abitazione diretta dell'habitator e dei suoi familiari. È dunque esente da censure la statuizione che abbia ravvisato nella destinazione dell’immobile a sede di società commerciali ulteriori elementi di conferma circa il mancato esercizio in concreto del diritto di abitazione.

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