(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, comma 2, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. La norma censurata impedisce, in modo assoluto, al giudice di ritenere prevalente la diminuente in questione, in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata, con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l'attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio. Il divieto inderogabile di prevalenza dell'attenuante in esame non risulta, quindi, compatibile con il principio costituzionale di determinazione di una pena proporzionata, determinando un trattamento sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa con violazione dell'art. 27 Cost. Inoltre, la norma censurata viola il principio di uguaglianza, in quanto il divieto finisce per vanificare la funzione che la diminuente di cui all'art. 116, comma 2, c.p., tende ad assicurare, ossia sanzionare in modo diverso situazioni profondamente distinte sul piano dell'elemento soggettivo (quello del correo che pone in essere l'evento diverso e più grave e quello di chi vuole il reato meno grave senza prevedere, colpevolmente, che questo possa degenerare nel fatto più grave) (sentt. nn. 42 del 1965, 364 del 1988, 68, 251 del 2012, 105, 106 del 2014, 74 del 2016, 205 del 2017, 222 del 2018, 88 del 2019, 73 del 2020).