(massima n. 1)
Deve essere dichiarata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p., atteso che quando nei confronti dell'imputato viene riconosciuta la recidiva reiterata la norma censurata impedisce alla disposizione premiale di cui all'art. 73 del d.p.r. citato di produrre pienamente i suoi effetti e cosģ ne frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio, perché fa venire meno quell'incentivo sul quale il legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l'attivitą collaborativa.