(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli art. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 cost., l'art. 69 comma 4 c.p., come sostituito dall'art. 3 l. 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla l. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p.