(massima n. 1)
Va dichiarata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, comma 2, c.p. - nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186, e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), d.lg. 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» - sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.