Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18108 del 2 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una "vindicatio incertae partis", entrambe le parti devono allegare e fornire ogni mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine. Il giudice, svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine utilizzando ogni mezzo istruttorio, incluse le risultanze catastali aventi valore sussidiario, ed č legittimato a integrare o disattendere gli elementi raccolti, valorizzando le acquisizioni della consulenza tecnica d'ufficio.

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