Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1366 del 27 febbraio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

I verbali previsti dall'art. 45 della Convenzione internazionale merci (CIM) — firmata a Berna i1 25 ottobre 1952 e ratificata in Italia con la L. 28 maggio 1955, n. 916 — al fine di accertare la perdita o l'avaria del carico, non hanno natura di prova legale, ma del loro contenuto il giudice può avvalersi ai fini dell'accertamento della responsabilità del vettore, ben potendo essi offrire validi elementi di convincimento, specialmente quando siano suffragati da altre circostanze o da fatti ritenuti pacifici o non contestati (nella specie: la mancata assunzione dell'obbligo di refrigerazione della merce, da parte delle ferrovie, per il tempo di durata del trasporto). 

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.