(massima n. 1)
Il giudice del rinvio deve muovere dalla mappa di impianto e dagli atti di frazionamento o di lottizzazione menzionati nei titoli di acquisto per determinare il confine tra i fondi contigui, valorizzando gli elementi oggettivi utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio (CTU) in connessione con le indicazioni contenute negli atti stessi. Tale accertamento č insindacabile in sede di cassazione.