(massima n. 1)
La legittimazione attiva nell'actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. compete non solo al proprietario del fondo, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo stesso. Per dimostrare la legittimazione attiva č sufficiente la prova del possesso del fondo in forza di un titolo valido, anche presuntivo, senza necessitā di fornire una prova rigorosa di proprietā. Tuttavia, deve essere adeguatamente accertata la titolaritā della posizione soggettiva vantata, soprattutto in caso di contestazione sul punto. La parte che agisce deve quindi dimostrare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte nel giudizio, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attivitā lamentata come lesiva dall'attore.