(massima n. 1)
L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù. L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù.