Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14742 del 1 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'azione di rivendicazione di proprietą, il rigore probatorio rimane attenuato solo se il convenuto ha riconosciuto, seppure implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. In mancanza di tale riconoscimento, il rivendicante deve fornire prova rigorosa della propria proprietą risalendo, se necessario, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.

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