(massima n. 1)
Nell'azione di rivendicazione di proprietą, il rigore probatorio rimane attenuato solo se il convenuto ha riconosciuto, seppure implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. In mancanza di tale riconoscimento, il rivendicante deve fornire prova rigorosa della propria proprietą risalendo, se necessario, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.