Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5307 del 28 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietā dell'area rivendicata da controparte qualora giā in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietā dell'area medesima, in quanto la proprietā e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma č necessaria ai soli fini della prova. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione abbreviata del convenuto in rivendica, che in primo grado aveva proposto in via riconvenzionale la sola domanda di usucapione ordinaria).

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