Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4874 del 25 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In una causa di rivendicazione immobiliare, l'attore che non è nel possesso del bene deve fornire una prova rigorosa della propria titolarità, dimostrando il proprio titolo di acquisto e quelli dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione. Tuttavia, il rigoroso onere probatorio può essere attenuato se il convenuto non contesta specificamente la titolarità vantata dall'attore all'inizio del possesso.

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