(massima n. 1)
In tema di azione di rivendicazione, l'attore ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà sulla base di un titolo di acquisto originario o derivativo. Tuttavia, l'onere probatorio può risultare attenuato in relazione alla specifica difesa adottata dal convenuto. In particolare, quando il convenuto oppone l'usucapione e riconosce implicitamente la precedente appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa, l'onere dell'attore è mitigato, ma non cancellato, dovendo sempre dimostrare il trasferimento mediante atti validi, non essendo sufficienti mere trascrizioni o certificati ipotecari quali prove del passaggio di proprietà.