Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32074 del 12 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione di rivendicazione, l'attore ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà sulla base di un titolo di acquisto originario o derivativo. Tuttavia, l'onere probatorio può risultare attenuato in relazione alla specifica difesa adottata dal convenuto. In particolare, quando il convenuto oppone l'usucapione e riconosce implicitamente la precedente appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa, l'onere dell'attore è mitigato, ma non cancellato, dovendo sempre dimostrare il trasferimento mediante atti validi, non essendo sufficienti mere trascrizioni o certificati ipotecari quali prove del passaggio di proprietà.

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