(massima n. 2)
L'azione personale di restituzione č destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualitą di proprietario; essa si distingue dall'azione reale (di rivendicazione), con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.