Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3994 del 13 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietą da parte del convenuto, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dą luogo ad un'azione personale di restituzione, ma deve qualificarsi come azione di rivendicazione.

(massima n. 2)

L'azione personale di restituzione č destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualitą di proprietario; essa si distingue dall'azione reale (di rivendicazione), con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.

(massima n. 3)

Per l'accoglimento dell'azione reale (di rivendicazione) č necessaria una prova rigorosa ("probatio-diabolica") della titolaritą del diritto da parte dell'attore.

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