Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5573 del 23 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto di cose, il mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 1697, terzo comma c.c., al fine di far acclamare, prima della loro riconsegna, l'identitą e lo stato delle cose trasportate, non preclude al mittente di provare altrimenti la perdita o l'avaria della merce.

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