(massima n. 1)
Qualora la parte che agisca in giudizio in rivendicazione formuli, nel corso del giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini scanditi dall'art. 183 c.p.c., una domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene, che la parte convenuta abbia allegato, nelle proprie difese, essere perito, esser stato alienato a terzi o essere divenuto comunque indisponibile, detta domanda va qualificata come tutela sostitutiva, ex art. 948, comma 1, seconda parte, c.c., se il richiedente si limita a porre a fondamento della sua pretesa la mera indisponibilitą del bene oggetto di rivendicazione; al contrario, ove il rivendicante alleghi anche ulteriori profili di responsabilitą della parte convenuta, che abbia perduto o alienato il bene rivendicato, alla domanda di pagamento del relativo controvalore va attribuita natura risarcitoria. In tale seconda ipotesi, infatti, il giudice di merito non deve soltanto accertare se il bene sia perito in corso di causa, ovvero prima della proposizione della domanda - potendosi accogliere la tutela sostitutiva ex art. 948 c.c. soltanto nella prima eventualitą - ma anche verificare se la condotta della parte convenuta sia stata rispondente ai canoni generali di buona fede e correttezza, all'esito di un accertamento non limitato alla sola individuazione del momento in cui il bene rivendicato sia venuto a mancare.