Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4813 del 24 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di risoluzione del contratto di appalto, non č ammissibile la domanda proposta, ex art. 936, comma 2, c.c., dall'appaltatore nei confronti del proprietario del terreno e non del committente; tale disposizione č infatti applicabile solo quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia, con il proprietario del fondo, alcun rapporto giuridico, reale o personale, ipotesi che non ricorre quando l'opera č stata eseguita in adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario, posto che, in tal caso, l'appaltatore entra in relazione con la cosa in via esclusivamente secondaria, per effetto dell'incarico conferitogli.

(massima n. 2)

In tema di esecuzione di opere su suolo altrui, l'applicazione dell'art. 936 c.c. richiede che le opere siano state eseguite da un terzo, ossia da un soggetto che non abbia alcun rapporto giuridico di natura reale o personale con il proprietario del fondo, tale da consentirgli la facoltā di costruire sul suolo. L'esecuzione di opere sulla base di un contratto di appalto con un soggetto diverso dal proprietario del suolo non rientra nella fattispecie dell'art. 936 c.c.

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