(massima n. 1)
In caso di risoluzione del contratto di appalto, non č ammissibile la domanda proposta, ex art. 936, comma 2, c.c., dall'appaltatore nei confronti del proprietario del terreno e non del committente; tale disposizione č infatti applicabile solo quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia, con il proprietario del fondo, alcun rapporto giuridico, reale o personale, ipotesi che non ricorre quando l'opera č stata eseguita in adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario, posto che, in tal caso, l'appaltatore entra in relazione con la cosa in via esclusivamente secondaria, per effetto dell'incarico conferitogli.