(massima n. 1)
Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennitą dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante, costituisce onere del creditore - al fine di evitare la formazione del giudicato interno - gravare con impugnazione incidentale tale mancata attribuzione, ancorché non motivata, a nulla rilevando che la controparte abbia a sua volta rimesso in discussione, con l'appello principale, la qualificazione e la misura dell'indennitą medesima, atteso che i negati interessi, pur costituendo una componente del credito azionato, sono tuttavia suscettibili di una propria precisa individualitą, concettuale e contabile, nell'ambito della globale valutazione rimessa al giudice, sia nell'ipotesi di cui all'art. 1150 che in quella di cui all'art. 936 c.c.