(massima n. 1)
L'indennità prevista dall'art. 936 c.c. presuppone che l'avente diritto sia un terzo senza alcun legame né con il proprietario del fondo né con colui che detiene il godimento dello stesso; pertanto, non può essere considerato terzo avente diritto all'indennità colui che abbia eseguito opere sul suolo altrui in adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario o dalla stazione appaltante autorizzata.