(massima n. 1)
Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nell'art. 892, commi 1-3, c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non superino l'altezza del muro poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta. Il muro deve intendersi soltanto quel manufatto che impedisce al vicino di ricevere aria, luce e veduta così che le piante altrui non possono essergli di pregiudizio. Ove tra i fondi vi sia un manufatto costituito da una base in muratura e, sopra la base, una rete metallica, la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 892 c.c. non è applicabile.