(massima n. 1)
Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del principio in favore dell'acquirente di un fondo che aveva corrisposto l'indennità ex art. 874 c.c. al venditore, non proprietario del fondo limitrofo, trascurando di informarsi sulla reale situazione di diritto relativa al muro di confine).