Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11004 del 14 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasporto di cose, allorché il vettore adduca, come causa di esonero dalla responsabilità per l'avvenuta consegna della merce trasportata a persona diversa dal destinatario, l'attività truffaldina di terzi a suo danno, che lo abbia indotto in errore circa l'identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla positiva dimostrazione che l'errore, determinato dall'altrui artificio o raggiro, non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza e con la puntuale esecuzione del contratto, che comprendono, tra l'altro, il pronto avviso al destinatario ai sensi del secondo comma dell'art. 1687 c.c., nonché l'obbligo di chiedere immediatamente istruzioni al mittente nel caso di impedimenti anche temporanei nell'esecuzione del trasporto (art. 1686 c.c.), atteso che il difetto di diligenza del vettore, persona offesa del reato di truffa, impedisce di individuare, nell'evento dedotto, i requisiti (necessari per il superamento di quella presunzione) della imprevedibilità e della inevitabilità.

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