Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13338 del 29 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha — pur privo di personalità giuridica — la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.