Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11326 del 29 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Per principio consolidato, nei casi di inosservanza delle distanze il danno sia in re ipsa: ne consegue, dunque, come non incomba sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entitą concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietą, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, benché sia possibile per il preteso danneggiante dimostrare che, per la peculiaritą dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso.

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