Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18676 del 3 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rapporti di vicinato, la tutela della riduzione in pristino nel caso di violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni contenute in leggi speciali e in regolamenti edilizi locali č accordata solo quando le disposizioni violate abbiano carattere integrativo delle norme del codice civile e si riferiscano a edifici non confinanti con vie o piazze pubbliche, con la conseguenza che, in relazione a questi ultimi, la riduzione in pristino č esclusa nel caso in cui la distanza tra essi č inferiore a quella stabilita nei regolamenti edilizi locali.

(massima n. 2)

Per l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute in leggi speciali e regolamenti edilizi locali č necessario, invece, che le norme violate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato e che si tratti di costruzioni soggette all'obbligo delle distanze e quindi non confinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879 c.c., comma 2); resta pertanto esclusa la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche, ancorchč la norma edilizia locale applicabile prescriva che la distanza minima prevista debba essere osservata anche nel caso che tra i fabbricati siano interposte aree pubbliche.

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