Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 24733 del 17 agosto 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingua il contributo irriguo in una quota fissa e una quota variabile, è onere del contribuente, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre per la quota variabile l'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta.

(massima n. 2)

In tema di contributi consortili per il servizio irriguo, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti; la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legata all'erogazione del servizio.

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