Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5262 del 28 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa indicazione dell'elevato valore della merce trasportata, può determinare l'esclusione dell'obbligo del vettore di adottare una cautela particolare nel custodirla, perché il suo comportamento va valutato in concreto, e quindi esonerarlo da responsabilità, se il fatto è avvenuto imprevedibilmente e inevitabilmente. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato l'esclusione della responsabilità del vettore, rapinato di un dipinto, di cui ignorava il rilevante valore, mentre sostava per dormire in una piazzola isolata, ma solitamente frequentata da altri automobilisti, senza aver azionato gli allarmi antifurto).

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