Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3092 del 2 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto, il proprietario č responsabile, ai sensi dell'art. 840 c.c. e in via esclusiva o concorrente con l'appaltatore a seconda della sua ingerenza nei lavori medesimi con direttive pių o meno vincolanti, quando, nell'esercizio delle sue facoltā di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, produce un danno ai vicini; se, invece, non vi č alcun legame causale tra l'attuale esercizio delle facoltā dominicali e l'evento lesivo in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all'attivitā di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo, lo stesso proprietario č responsabile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., costituendo il rilievo attribuito all'esercizio in atto delle facoltā proprietarie il discrimen tra i due diversi criteri di imputazione della responsabilitā del proprietario.

(massima n. 2)

In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto, il proprietario č responsabile, ai sensi dell'art. 840 c.c. e in via esclusiva o concorrente con l'appaltatore a seconda della sua ingerenza nei lavori medesimi con direttive pių o meno vincolanti, quando, nell'esercizio delle sue facoltā di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, produce un danno ai vicini; se, invece, non vi č alcun legame causale tra l'attuale esercizio delle facoltā dominicali e l'evento lesivo in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all'attivitā di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo, lo stesso proprietario č responsabile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., costituendo il rilievo attribuito all'esercizio in atto delle facoltā proprietarie il discrimen tra i due diversi criteri di imputazione della responsabilitā del proprietario.

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