Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 13178 del 14 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La controversia risarcitoria nei confronti di una pubblica amministrazione per i danni conseguenti alla lesione dei diritti alla salute e di proprietā, anche se richiede il previo accertamento dell'intollerabilitā delle immissioni derivanti dall'esecuzione di una strada pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il nucleo minimo essenziale di diritti soggettivi pieni, nei confronti dei quali l'azione della pubblica amministrazione č vincolata.

(massima n. 2)

Il regolamento preventivo di giurisdizione č finalizzato ad ottenere una pronuncia definitiva e vincolante volta ad identificare la giurisdizione cui spetta la decisione della causa. Conseguentemente, ai fini della valutazione dell'interesse alla decisione, la definitivitā (o meno) degli atti amministrativi relativi alla vicenda č irrilevante. (In applicazione del principio, la S.C. - in un'azione volta al risarcimento, da parte degli enti pubblici convenuti, dei danni per immissioni acustiche intollerabili - ha escluso l'inammissibilitā del proposto regolamento, eccepita dalla P.A. per il fatto che gli atti amministrativi emanati si erano ormai cristallizzati per mancanza di impugnazione).

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