Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6892 del 11 agosto 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione di responsabilità a carico del vettore, stabilita dall'art. 1693 cod. civ nel caso di perdita od avaria delle cose trasportate, può essere superata soltanto se il vettore fornisca la specifica prova che il danno è dovuto ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che sia derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, ovvero dal fatto del destinatario o del mittente, ivi comprese le operazioni di carico quando ad esse abbia provveduto il mittente medesimo. 

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.