Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4391 del 23 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La sdemanializzazione tacita può essere riconosciuta solo in presenza di atti univoci, concludenti e positivi della P.A., tali da presentarsi incompatibili con la volontà di conservare al bene la sua destinazione pubblica; la mera inerzia o tolleranza non è sufficiente a tale scopo.

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