Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17555 del 26 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di ricorso in cassazione, il ricorrente ha l'onere di allegare specificamente quando, dove e come sia stata fatta valere nei precedenti gradi la questione relativa alla non usucapibilitą dei beni in quanto rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente ex art. 826 c.c., a pena di inammissibilitą per novitą della questione.

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