(massima n. 1)
In caso di ricorso in cassazione, il ricorrente ha l'onere di allegare specificamente quando, dove e come sia stata fatta valere nei precedenti gradi la questione relativa alla non usucapibilitą dei beni in quanto rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente ex art. 826 c.c., a pena di inammissibilitą per novitą della questione.