(massima n. 1)
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva, concreta e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione (o del comodato), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.