Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15661 del 5 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo a uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinuncia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.

(massima n. 2)

Per la prova dell'intenzione della P.A. di far cessare la destinazione demaniale del bene, è necessario che gli atti univoci, concludenti e positivi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.

(massima n. 3)

Gli atti univoci per la sdemanializzazione tacita non possono desumersi dal comportamento di terzi, come nel caso dell'adozione di un Piano urbanistico parte del Comune diverso dall'amministrazione interessata alla gestione del bene demaniale oggetto della controversia.

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