Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18867 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di risoluzione contrattuale, il diritto dei venditori al riconoscimento dei frutti civili percepiti non si estende automaticamente all'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento dell'immobile, a meno che tale domanda non sia stata espressamente formulata in sede di giudizio.

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