(massima n. 1)
Ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti č tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilitą di rimozione ed installazione in altro luogo.